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CQC - PROROGA


La proroga, precisa il ministero, vale solamente per il certificato di qualificazione professionale ottenuto per documentazione, ossia quello rilasciato a coloro che già avevano le patenti superiori alla data dell'introduzione della CQC e che la hanno quindi ottenuta senza dover frequentare il corso iniziale ed il successivo esame di merito. La norma prevede che anche per loro vale l'obbligo di rinnovo ogni cinque anni (da effettuarsi tramite uno specifico corso). Quindi, considerando che le prime CQC sono state conseguite nel 2008 (per le persone) e nel 2009 (per le merci), tra il 2013 ed il 2014 tutti coloro che le hanno avute per documentazione avrebbero dovuto effettuare i corsi di aggiornamento.
Al ministero dei Trasporti si sono però resi conto che la formazione periodica va introdotta con gradualità – anche a causa di ritardi nella definizione dei soggetti abilitati ad effettuarla – quindi durante il mese di agosto il ministero ha definito le modalità di rinvio della scadenza (che è stata concessa anche in altri Paesi europei, tra cui Germania e Paesi Bassi). La circolare ministeriale precisa che il rinvio della scadenza vale anche per gli autisti che hanno già effettuato i corsi di formazione periodica (e che hanno quindi ottenuto già le nuove scadenze al 2018 o al 2019), purché lo facciano dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale del 6 agosto 2013. Si prospetta così un quadro piuttosto complesso, che la circolare ministeriale intende chiarire, fornendo le diverse situazioni.



Circ Min Trasp-proroga CQC