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NORMATIVEEDOCUMENTAZIONE

D.M. 30/06/2009 - SCHEDA DI TRASPORTO


Gli obiettivi dell’introduzione del documento sono maggiori livelli di sicurezza stradale; semplificazione dei controlli sul corretto svolgimento dell’attività e dell’individuazione del committente, vettore, caricatore e proprietario della merce.


Sono obbligati alla compilazione della scheda di trasporto almeno in duplice copia:

- il committente, cioè “l’impresa o la persona giuridica pubblica che stipula o nel nome della quale è stipulato il contratto di trasporto con il vettore“, che deve compilare la scheda

- il soggetto delegato dal committente, ovvero il “vettore”, che ha l’obbligo di conservare la scheda a bordo del mezzo per tutta la durata del trasporto ed esibirla in caso di controllo stradale.

 

Sono coinvolti nella compilazione della scheda

- vettore: l'impresa di autotrasporto iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che e' parte di un contratto di trasporto di merci su strada;
- committente: l'impresa o la persona giuridica pubblica che stipula o nel nome della quale e' stipulato il contratto di trasporto con il vettore;
caricatore: l'impresa o la persona giuridica pubblica che consegna la merce al vettore, curando la sistemazione delle merci sul veicolo adibito all'esecuzione del trasporto;
- proprietario della merce: l'impresa o la persona giuridica pubblica che ha la proprietà delle cose oggetto dell'attività di autotrasporto al momento della consegna al vettore.

 

Il Decreto prevede anche un contenuto minimo obbligatorio:

Dati anagrafici (denominazione, sede etc.) e fiscali (partita IVA) del:

- vettore (compreso il numero di iscrizione all’Albo Nazionale degli Autotrasportatori)

- committente

- caricatore

- proprietario della merce

Dati merce trasportata

- tipologia

- quantità/peso

- luogo di carico della merce

- luogo di scarico della merce

Luogo e data di compilazione

Dati del compilatore (di chi sottoscrive la scheda in nome e per conto del committente)

- eventuali istruzioni fornite al vettore dal committente o da uno dei soggetti della filiera del trasporto

- osservazioni varie, da compilare a cura del vettore o suo conducente qualora si verifichino variazioni rispetto alle indicazioni originarie (es. variazioni del luogo di scarico, variazioni della tipologia o della quantità della merce, etc.)

- firma del compilatore


Documenti equipollenti alla scheda di trasporto sono il DDT, la copia del contratto in forma scritta di cui all'articolo 6 D.Lgs 21/11/05 n.286, il CMR o i documenti doganali. Cosa necessaria però per ognuno dei documenti è che siano integrati, ove necessario, di tutti i dati previsti dalla scheda di trasporto e dalla dicitura "Documento valido ai sensi del DM 30/06/09".

Sanzioni:
Sanzione da € 600 a € 1.800 - Committente che non compila la scheda di trasporto o la altera o la compila in modo non completo o non veritiero;
Sanzione da € 40 a € 120 - Vettore che non porta a bordo la scheda di trasporto o documentazione ad essa equipollente;
Fermo amministrativo del veicolo - Quando non viene esibita la scheda di trasporto o documentazione equipollente. Il veicolo verrà restituito dopo che sia stata esibita la scheda di trasporto o la copia del contratto redatto in forma scritta; in caso di mancata esibizione entro 15 giorni successivi alla violazione, l’ufficio dal quale dipende l’organo accertatore provvederà all’applicazione di un’ulteriore sanzione a carico del committente, ai sensi del comma 4 dell’art. 7-bis del D.Lvo 286/2005.

La scheda di trasporto deve essere portata a bordo del veicolo in originale. Tuttavia, si ritiene siano ad esso applicabili le disposizioni dell’articolo 2719 CC che dispone che, nei rapporti tra privati, le copie fotografiche, i fax e le riproduzioni informatiche di un documento valgono come l’originale a meno che non vengano disconosciute da chi si sostiene abbia sottoscritto l’originale del documento.
Sulla scheda di trasporto relativa al trasporto di cose a carico completo, caricate in un unico luogo sullo stesso veicolo e spedite da un unico mittente, e dirette a diversi destinatari o che devono essere scaricate in luoghi diversi, l’indicazione delle cose trasportate e dei relativi luoghi di carico e scarico può essere effettuata attraverso un generico riferimento ai documenti che accompagnano le merci dal luogo di raccolta a quelli di destinazione (ad esempio bolle di consegna, ecc).
La scheda di trasporto può anche essere compilata in modo codificato; tuttavia, allo scopo di consentire un immediato controllo da parte delle Forze di Polizia, a bordo del veicolo utilizzato per il trasporto deve essere presente anche un documento integrativo, sottoscritto da chi è tenuto alla compilazione della scheda.
Nel caso in cui la copia del contratto esibita all’atto del controllo contenga tutti gli elementi essenziali di cui alle vigenti disposizioni e rechi comunque la data di sottoscrizione, ancorché non qualificata come data certa, l’agente accertatore provvederà alla certificazione della stessa mediante apposita annotazione sulla scheda di trasporto di data ed ora del controllo e le generalità di chi lo ha effettuato.
Quando un vettore a cui è stato affidato dal committente l’incarico si avvale di altri vettori (detti sub-vettori), il vettore stesso assume (rispetto al sub-vettore) la veste di committente. Quest’ultimo deve perciò redigere una nuova scheda di trasporto.

Quando l’incaricato del trasporto sia un consorzio di imprese di autotrasporto, iscritto nell’apposita sezione dell’Albo degli autotrasportatori, il consorzio medesimo è tenuto ad indicare sulla scheda di trasporto (nel campo “osservazioni varie”) in nominativo dell’impresa consorziata ed il relativo numero di iscrizione dell’Albo degli autotrasportatori. Analoghe considerazioni valgono per le società cooperative di autotrasportatori.

La funzione della scheda di trasporto cessa con il completamento del trasporto a cui si riferisce. La vigente normativa non prevede che venga conservata dopo il trasporto. Quando vengono invece utilizzati documenti sostitutivi od equivalenti, restano salvi gli obblighi di conservazione previsti dalle disposizioni che ne disciplinano la compilazione e la tenuta.



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