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I COSTI MINIMI SI SICUREZZA


Innanzitutto, sembra doveroso iniziare con il spiegare cos’è l’Osservatorio sulle Attività di Autotrasporto; il 29/09/10, infatti, è nato questo organismo fondamentale per la determinazione dei costi di esercizio del settore. L’Osservatorio è volto infatti all’elaborazione dei dati definitivi concernenti i valori dei costi chilometrici imputabili al consumo di gasolio delle imprese di autotrasporto per conto terzi, nonché a raccogliere ed elaborare gli elementi per la formazione degli usi e consuetudini per i contratti di trasporto non scritti, da pubblicare successivamente nei bollettini delle Camere di Commercio allo scopo di dirimere eventuali contenziosi. Soprattutto l’Osservatorio, in base all’articolo 1 bis della legge 127/10, ha il compito di individuare i costi minimi di esercizio delle imprese di autotrasporto. Lo stesso art. 1 bis, nell’ambito della disciplina dei tempi di attesa per il carico e lo scarico della merce, prevede che sia l’Osservatorio a definire il costo orario del lavoro e del fermo del veicolo, ai fini della determinazione dell’indennizzo che, in caso di superamento del periodo di franchigia, è dovuto al vettore per ogni ora o frazione di ora di ritardo nelle operazioni. I componenti dell’Osservatorio sono rappresentanti delle associazioni dell’autotrasporto e della committenza e dirigenti ministeriali scelti dal Presidente della Consulta fra i componenti dell’assemblea aventi specifica professionalità in materie statistiche ed economiche. La nomina dei componenti dell’Osservatorio è avvenuta con delibera del Presidente della Consulta del 29 luglio 2010, modificata con delibera del 31 agosto 2010. La normativa sui costi minimi di sicurezza nei contratti di trasporto su strada rappresenta una tra le novità maggiormente significative tra quelle adottate negli ultimi anni dal legislatore nazionale in materia di autotrasporto. L’introduzione di una componente minima del costo del trasporto, con un meccanismo parzialmente difforme rispetto a quello delle tariffe a forcella, consente di tenere in debita considerazione l’esigenza dell’autotrasportatore di avere garantito un corrispettivo che compensi quanto meno i costi sostenuti per l’acquisto del gasolio e gli ulteriori costi supportati per l’esercizio del trasporto; inoltre, vengono dettate anche disposizioni in merito ai termini di pagamento ed ai ritardi degli stessi. Al fine di garantire la tutela della sicurezza stradale e la regolarità del mercato dell’autotrasporto di merci per conto terzi, nel contratto di trasporto l’importo a favore del vettore deve essere tale da consentire almeno la copertura dei costi minimi di esercizio, i quali sono individuati nell’ambito degli accordi volontari di settore. Qualora dalla fattura risulti indicato un corrispettivo di importo inferiore a quanto previsto nel comma 4 o nella comma 4-bis, l’azione del vettore nei confronti del mittente per il pagamento della differenza si prescrive entro il termine di un anno, salvo diversi accordi volontari conclusi ai sensi del comma 4. In deroga a quanto previsto nei commi 4 e 4-bis, l’importo del corrispettivo a favore del vettore per le prestazioni di trasporto svolte in esecuzione di un contratto stipulato in forma scritta ove le suddette prestazioni siano effettuate entro il limite di 100 km giornalieri, salvo diversi patti volontari di settore ai sensi del comma 4. Il termine di pagamento del corrispettivo dovuto per il trasporto non può essere superiore a sessanta giorni decorrenti dalla data di emissione delle fatture da parte del creditore, che deve avvenire entro e non oltre la fine del mese in cui si sono svolte le prestazioni di trasporto. Sono esclusi qualsiasi accordi diversi. In caso di mancato rispetto del termine, il vettore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori; qualora il pagamento avvenga oltre il novantesimo giorno dalla data di emissione della fattura, oltre agli interessi moratori al committente si applicano le sanzioni di cui al comma 14 dell’articolo 83 bis.